Associazione Vigevanese Ornicoltori


costituita nel 1960 - aderente alla Federazione Ornicoltori Italiani




QUELLO CHE SEGUE E' LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VIGEVANESE ORNICOLTORI

Associazione Vigevanese Ornicoltori


Registrato all’Ufficio del Registro di Vigevano il 20 Gennaio 1960


ASSOCIAZIONE VIGEVANESE ORNICOLTORI A.V.O.

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE VIGEVANESE ORNICOLTORI


Rogito Notaio Dott. Carlo Cazzani in data 16 Gennaio 1960 registrato all'Ufficio del Registro di Vigevano i1 20 Gennaio 1960 al numero 1534 volume 149


(Omissis)


STATUTO PARZIALMENTE MODIFICATO CON VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1986


Registrato all'Ufficio del Registro di Vigevano i1 26 Agosto 1996 al numero 1382 serie 3


(Omissis)


STATUTO ADEGUATO AL D.L 4/12/1997 N. 460 E PARZIALMENTE MODIFICATO CON VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1998


Registrato all'Ufficio del Registro di Piacenza i1 30 Giugno 1998 al numero 8032 modello 3

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STATUTO PARZIALMENTE MODIFICATO CON VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 04 NOVEMBRE 2022

Registrato all'Agenzia delle Entrate in data 06 dicembre 2022


TITOLO I°

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI


Art. 1° - E' costituita con sede in Vigevano una Associazione di allevatori ed amatori di canarini ed altri uccelli in genere, da gabbia e da voliera, denominata "ASSOCIAZIONE VIGEVANESE ORNICOLTORI - A.V.O" -

Art. 2° - La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3° - L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e non persegue fini speculativi. L'Associazione aderisce alla "Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I)".

Art. 4° - Scopo dell'Associazione è quello di riunire gli allevatori ed amatori di canarini ed altri uccelli in genere, da gabbia e da voliera, per coordinare le attività, incoraggiare e incrementare gli allevamenti, migliorare la qualità delle razze allevate e stimolare con una propaganda, adeguata alle possibilità, l'amore sia per gli uccelli tenuti in cattività e sia per quelli che vivono liberi.

Art. 5° - Per meglio raggiungere gli scopi sopraindicati, l'Associazione dovrà organizzare ogni anno nell'epoca più adatta, almeno una mostra ornitologica. Inoltre l'Associazione curerà qualsiasi manifestazione ornitologica e allo scopo di cementare vieppiù i vincoli di amicizia e di fraternità fra gli associati, potrà indire riunioni a carattere culturale, artistico e ricreativo, ma sempre in riferimento alle finalità cui tende l'Associazione stessa. Le disposizioni riguardanti le varie manifestazioni verranno stabilite e fissate di volta in volta in appositi regolamenti, a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 6° - L'Associazione avrà cura di assecondare, nei limiti delle sue possibilità, le giuste richieste di ogni singolo associato, tendenti a favorire l'attività nel campo ornitologico. A tale scopo il Consiglio Direttivo dovrà costituire nel proprio seno e nell'interesse degli associati che vi collaboreranno un ufficio di informazioni, raccogliendo in uno schedario completo quanto più possibile, gli indirizzi di tutti gli allevatori e ditte assistenti che, per la loro attività ornitologica, possono interessare gli associati ed un secondo schedario riguardante le razze allevate da ogni singolo associato.


TITOLO II°

SOCI


Art. 7° - Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore a DODICI. Possono essere soci tutti gli allevatori e cultori d'uccelli in genere che accettino il presente statuto e si obblighino di osservarlo in ogni sua parte.

Art. 8° - Per far parte dell'Associazione, si dovrà inoltrare al Consiglio Direttivo domanda scritta e dovrà essere controfirmata da due soci presentatori. Essa dovrà essere esposta nella sede sociale per la durata di otto giorni durante i quali ogni Socio potrà presentare osservazioni circa l'ammissione o meno. Trascorso tale termine verrà esaminata dal Consiglio che delibererà inappellabilmente A SCRUTINIO SEGRETO; in caso di direiezione della domanda il Consiglio Direttivo non è tenuto a concedere spiegazioni circa la decisione negativa.

Art. 9° - I Soci si dividono in tre categorie:

a) - SOCI ORDINARI

b) - SOCI ONORARI

c) - SOCI SOSTENITORI

I Soci Ordinari sono iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.) con un numero progressivo federale di matricola.

Art. 10° - Sono Soci Ordinari coloro che, presentata regolare domanda, verranno accettati come tali, verseranno la quota d'iscrizione e pagheranno la quota annuale anticipata che di anno in anno verranno stabilite dal Consiglio ed approvate dall'Assemblea annuale. Essi partecipano all'Assemblea con diritto di voto deliberativo. Sono Soci Onorari coloro che per speciali benemerenze verso l'Associazione e per speciali meriti e competenze nel campo ornitologico verranno proposti come Soci Onorari dal Consiglio all'Assemblea senza diritto di voto deliberativo. Sono Soci Sostenitori coloro che pagano solo la quota sociale A.V.O. senza diritto di voto. Nella sede dell'Associazione saranno esposti in permanenza ed aggiornati tre albi, uno dei Soci Ordinari, uno dei Soci Onorari ed uno dei Soci Sostenitori. I soci che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età non hanno diritto al voto.

Art. 11° - Verranno senz'altro espulsi dall'Associazione tutti coloro che in qualunque modo la danneggeranno moralmente o materialmente o fomenteranno dissidi e disordini fra gli associati. Saranno inoltre dichiarati decaduti i Soci che per quanto invitati per iscritto non si metteranno in pari con la quota sociale annuale. L'espulsione verrà determinata a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo e verrà poi fatta conoscere all'Assemblea dei Soci quale semplice notifica. Il Socio cui verrà applicata 1'espulsione potrà ricorrere entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento al collegio dei Probiviri il cui giudizio sarà inappellabile. I Soci espulsi non potranno richiedere la riammissione. I Soci sottoposti a procedimento penale dell'Autorità Giudiziaria saranno immediatamente sospesi da ogni attività sociale fino all'esito del giudizio.


TITOLO III°

PATRIMONIO SOCIALE


Art. 12° - II patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione, dai contributi dei Soci e dai proventi vari. 
L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.


TITOLO IV°

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO


Art. 13° - L'esercizio sociale ha inizio al 1° gennaio e si chiude a1 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio che dovrà essere redatto con criteri di oculata prudenza. Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto, assieme al bilancio preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di Gennaio di ogni anno. Tanto il bilancio preventivo quanto il bilancio consuntivo dovranno essere esposti all'albo sociale almeno otto giorni prima dell'Assemblea in modo che gli associati possono esaminarli. Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea la situazione patrimoniale. Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo dovranno essere controfirmati dai Revisori dei Conti, i quali dovranno unire la loro relazione.


TITOLO V°

ORGANI SOCIALI


A) - ASSEMBLEE

Art. 14° - L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti gli associati. L'Assemblea Ordinaria dei Soci avrà luogo una volta all'anno entro e non oltre il 31 gennaio. In essa il Presidente sottoporrà all'approvazione dei Soci la relazione dell'attività svolta e la relazione finanziaria.

Art. 15° - L'Assemblea ordinaria provvede:

a) - alla discussione ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) - alla nomina delle cariche sociali;

c) - alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un quinto dei Soci.

Art. 16° - Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente, ogni qualvolta verrà ritenuto necessario; potranno inoltre essere convocate dal Presidente, entro quindici giorni dalla richiesta, su domanda scritta, di almeno un terzo degli associati.

Art. 17° - La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno fissato dal Presidente e da inviarsi ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso stesso sarà inoltre affisso alla sede dell'Associazione.

Art. 18° - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà valida:

a) - in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci in regola coi versamenti delle quote sociali;

b) - in seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti e l'argomento da trattare. La delibera per lo scioglimento dell'Associazione dovrà però essere presa con la presenza di almeno tre quinti degli associati.

Art. 19° - Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; le nomine delle cariche sociali devono essere fatte con votazione a scheda segreta; il Presidente nomina fra i presenti tre scrutatori, in caso eccezionale l'Assemblea può decidere di effettuare la votazione per alzata di mano. Hanno diritto di voto soltanto coloro che risultano regolarmente iscritti nel libro dei Soci e che siano in regola con il versamento delle quote sociali. In caso di malattia o di altro impedimento i Soci assenti possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri Soci, non consiglieri, mediante deleghe scritte. E' ammessa una sola delega per gli aventi diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea. Ciascun socio ha un solo voto, ai sensi dell'art. 2532, comma 2°, Codice Civile.

Art. 20° - L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di questi dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono conservati presso la Sede Sociale e ciascun associato può prenderne visione.

B) - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21° - L'Associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto da NOVE membri, nominati dall'Assemblea e scelti tra gli associati. Il primo Consiglio Direttivo verrà nominato nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica TRE ANNI e può essere sempre rieletto. Possono far parte del Consiglio Direttivo soltanto i Soci iscritti e tesserati da almeno due anni. Saranno proclamati eletti i primi nove candidati che nella votazione avranno ottenuto il maggior numero di suffragi. A parità di voti viene eletto il Socio più anziano iscritto all'Associazione ed in caso di parità di anzianità sarà nominato il Socio più anziano di età. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, procederà alla nomina del Presidente e del Vice Presidente e di tutte le altre cariche: Segretario, Cassiere Economo, Direttore Mostra, Addetti al Patrimonio, Addetti alla propaganda e stampa. Il Consiglio Direttivo decade quando cinque dei suoi componenti rinunciano contemporaneamente al mandato. Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario rimane in carica con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti di ordinaria amministrazione. Inoltre è in facoltà del Consiglio Direttivo di eleggere dei Fiduciari di zona in quei comprensori decentrati rispetto alla sede dell'Associazione, ove per il numero degli associati ivi residenti, venisse ravvisata la necessità di un tale provvedimento. Gli eventuali Fiduciari di zona verranno scelti tra gli associati, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio ma non avranno diritto a voto.

Art. 22° - Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e non meno di una volta ogni trimestre, e su richiesta di almeno tre consiglieri. L'Avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato normalmente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le Adunanze saranno valide purché sia presente la metà più uno dei membri, dopo mezz'ora di quelle fissate nell'avviso di convocazione. L'Adunanza sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti. Il Consigliere che senza giustificato motivo per tre sedute consecutive non prenderà parte alle adunanze del Consiglio Direttivo sarà ritenuto dimissionario. Il Consigliere dimissionario verrà sostituito da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso con il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti dopo il nono eletto dall'Assemblea generale in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, la cui nomina dovrà essere convalidata dalla prima Assemblea; esso scadrà unitamente ai Consiglieri in carica.

Art. 23° - Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi o a scheda segreta. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.

Art. 24° - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione dell'Associazione, fra l'altro spetta al Consiglio:

a) - Curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee.

b) - Amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione.

c) - Curare l'organizzazione delle esposizioni e delle manifestazioni in genere.

d) - Deliberare circa l'ammissione, la decadenza, la sospensione e l'espulsione dei Soci.

e) - Compiere tutti quegli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea.

C - PRESIDENTE

Art. 25° - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e a lui solo spetta la firma sociale. Convoca il Consiglio Direttivo quante volte lo ritenga necessario ed opportuno ed a nome del Consiglio convoca le assemblee che egli presiede. Al Presidente spetta presentare all'assemblea ordinaria la relazione dell'attività svolta durante l'anno. In assenza del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

D - SEGRETARIO

Art. 26° - II Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza d'ufficio, alla tenuta del registro protocollo, alle formalità di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, compila i verbali del Consiglio e dell'Assemblea, compila e tiene aggiornato lo schedario degli associati, degli allevatori nazionali ed esteri, compila il registro di distribuzione anelli. La Segreteria avrà sede presso il domicilio del Segretario eletto. Inoltre il Segretario provvede alla compilazione del conto consuntivo, del preventivo e della situazione patrimoniale. Spetta invece al CASSIERE ECONOMO il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate effettuate su autorizzazione del Presidente. E' responsabile della cassa e depositerà le eccedenze su conto corrente bancario presso un istituto di credito designato dal Consiglio Direttivo stesso.

E - REVISORI DEI CONTI

Art. 27° - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di TRE membri eletti dall'Assemblea fra gli associati in regola con il versamento delle quote sociali; essi durano in carica TRE anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti eleggerà nel proprio segno il presidente. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione. I Revisori dei Conti provvedono al controllo della amministrazione dell'Associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili e alla compilazione della relazione annuale.

Art. 28° - Non possono rivestire cariche sociali i soci che svolgono attività commerciali nel settore dell'ornitologia.

F - COMITATO DEI PROBIVIRI

Art. 29° - II Comitato dei Probiviri si compone di TRE membri nominati dall'Assemblea fra i NON Soci. I Probiviri durano in carica TRE anni e possono essere rieletti. Il Collegio dei Probiviri dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati e l'Associazione, e tra gli associati stessi per affari inerenti alla Associazione, deliberando e giudicando quali arbitri amichevoli compositori. Gli associati e l'Associazione sono quindi obbligati a rimettere alla decisione del Probiviri le soluzioni di tutte le controversie insorte circa l'interpretazione del presente statuto o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. 

Art. 30° - Tutte indistintamente le cariche sociali di cui al presente statuto sono puramente onorifiche, pertanto nessun compenso di qualsiasi genere è dovuto a chi le riveste. Verranno solamente rimborsate le spese di viaggio e le eventuali spese vive se effettivamente sostenute per conto o nell'interesse dell'Associazione e comunque per incarichi specifici, preventivamente autorizzati dal Presidente o deliberati dal Consiglio direttivo.


TITOLO VI°

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 31° - L'Associazione potrà istituire il libro origini allo scopo di stabilire la genealogia dei soggetti allevati da ogni singolo socio.

Art. 32° - Qualunque modifica al presente statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 33° - Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da apposita assemblea straordinaria con la maggioranza stabilita dall'Art. 18°. In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà fra i soci un apposito Comitato di tre membri che provvederà a stabilire l'ammontare del patrimonio sociale; quest'ultimo verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.







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